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Invio di lettere, di diffide ad adempiere e di costituzioni in mora del debitore
La lettera legale
La "lettera legale" ha la funzione di indirizzare una comunicazione o un invito formale a un’altra persona fisica o giuridica
(azienda, pubblica amministrazione, associazione, etc.). Essendo formulata da un legale su carta intestata, la lettera ha
un’autorevolezza maggiore rispetto a una semplice missiva, rafforzato normalmente dall’avvertimento della possibilità di
adire alle vie giudiziarie qualora la controparte non si sia adeguata al richiesto. Talvolta la lettera legale riesce a
chiudere la vertenza senza la necessità di ricorrere in giudizio.
La diffida ad adempiere
La “diffida ad adempiere” è disciplinata dall’art. 1454 del Codice civile che testualmente prevede: “Alla parte inadempiente
l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine , con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine,
il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione
delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine
senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”. In altri termini, la diffida ad adempiere è un
avvertimento formale ed ufficiale che, se non rispettato, produce il preciso effetto giuridico di chiudere definitivamente
il contratto con la controparte e di agevolare, in una eventuale successiva vertenza, l’ottenimento del risarcimento dei danni.
La costituzione in mora
La “costituzione in mora del debitore” consiste nella richiesta fatta per iscritto dal creditore al debitore di adempiere
all'obbligazione per il tramite di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento in modo.
La legge fa scaturire importanti conseguenze dalla costituzione in mora del debitore, ossia l’inizio della decorrenza degli
interessi moratori, l’obbligo da parte del debitore di risarcire i danni che il creditore abbia subito dal ritardo
dell'adempimento (art. 1223 c.c.), l’interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.) e la perpetuatio obligationis,
cioè il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.